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Verifiche delle offerte al dettaglio

Sin dalla sua istituzione, l'Autorità svolge attività di verifica delle condizioni economiche di offerta al dettaglio praticate da Telecom Italia per i servizi di telecomunicazione su rete fissa.

Gli obiettivi della regolamentazione delle condizioni economiche e delle conseguenti verifiche di prezzo svolte dall'Autorità sono mutati, nel tempo, con il mutare delle condizioni competitive dei mercati dei servizi al dettaglio, ed, in particolare, con il rafforzamento della concorrenzialità nel corso degli anni successivi alla liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione.

In particolare, nelle fasi immediatamente seguenti la liberalizzazione del mercato, l'Autorità ha introdotto un sistema di obblighi di prezzo volto al ribilanciamento delle tariffe telefoniche di Telecom Italia.

Nel percorso di apertura e sviluppo della concorrenza il ribilanciamento ha rappresentato un passaggio necessario del sistema di regolamentazione, con l'obiettivo prospettico di pervenire ad un sistema di determinazione naturale di livelli ottimali di equilibrio sotto la spinta dei meccanismi concorrenziali del mercato.

Il sistema di ribilanciamento tariffario è stato implementato attraverso differenti meccanismi di controllo dei prezzi, quali:

  • il criterio del price cap, consistente nell'imposizione del valore massimo di variazione del paniere di riferimento, con la determinazione di un incentivo per Telecom Italia a migliorare il proprio livello di efficienza in vista di una completa apertura del mercato;
  • il criterio dell'orientamento al costo (cost based), alla luce della posizione di notevole forza di mercato dell'operatore incumbent;
  • il criterio del "prezzo abbordabile" in base alla disciplina sul servizio universale.

Tale fase ha assunto la connotazione di un orientamento specifico agli obiettivi di tutela dei consumatori ed all'incentivazione ad una maggiore efficienza dell'operatore dominante, in un mercato differenziato e solo parzialmente caratterizzato da una effettiva concorrenza.

Con la progressiva deregolamentazione dei mercati retail – conseguente all'instaurarsi di condizioni di concorrenza effettiva – i controlli di prezzo sono stati volti a verificare l'applicazione, da parte di Telecom Italia, di prezzi superiori ai costi di produzione dei servizi (al fine di evitare comportamenti predatori lesivi della concorrenza) e replicabili da parte dei competitors che utilizzano i servizi di interconnessione all'ingrosso.

Attualmente resta in vigore unicamente l'obbligo di replicabilità dei prezzi finali, che trova attuazione attraverso l'applicazione dei cosiddetti test di prezzo, mediante i quali l'Autorità verifica la presenza di margini ragionevoli per l'OLO che acquista input essenziali dall'operatore dominante nei mercati a monte.

Sin dalla sua istituzione, l'Autorità svolge attività di verifica delle condizioni economiche di offerta al dettaglio praticate da Telecom Italia per i servizi di telecomunicazione su rete fissa.

Gli obiettivi della regolamentazione delle condizioni economiche e delle conseguenti verifiche di prezzo svolte dall'Autorità sono mutati, nel tempo, con il mutare delle condizioni competitive dei mercati dei servizi al dettaglio, ed, in particolare, con il rafforzamento della concorrenzialità nel corso degli anni successivi alla liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione.

In particolare, nelle fasi immediatamente seguenti la liberalizzazione del mercato, l'Autorità ha introdotto un sistema di obblighi di prezzo volto al ribilanciamento delle tariffe telefoniche di Telecom Italia.

Nel percorso di apertura e sviluppo della concorrenza il ribilanciamento ha rappresentato un passaggio necessario del sistema di regolamentazione, con l'obiettivo prospettico di pervenire ad un sistema di determinazione naturale di livelli ottimali di equilibrio sotto la spinta dei meccanismi concorrenziali del mercato.

Il sistema di ribilanciamento tariffario è stato implementato attraverso differenti meccanismi di controllo dei prezzi, quali:

  • il criterio del price cap, consistente nell'imposizione del valore massimo di variazione del paniere di riferimento, con la determinazione di un incentivo per Telecom Italia a migliorare il proprio livello di efficienza in vista di una completa apertura del mercato;
  • il criterio dell'orientamento al costo (cost based), alla luce della posizione di notevole forza di mercato dell'operatore incumbent;
  • il criterio del "prezzo abbordabile" in base alla disciplina sul servizio universale.

Tale fase ha assunto la connotazione di un orientamento specifico agli obiettivi di tutela dei consumatori ed all'incentivazione ad una maggiore efficienza dell'operatore dominante, in un mercato differenziato e solo parzialmente caratterizzato da una effettiva concorrenza.

Con la progressiva deregolamentazione dei mercati retail – conseguente all'instaurarsi di condizioni di concorrenza effettiva – i controlli di prezzo sono stati volti a verificare l'applicazione, da parte di Telecom Italia, di prezzi superiori ai costi di produzione dei servizi (al fine di evitare comportamenti predatori lesivi della concorrenza) e replicabili da parte dei competitors che utilizzano i servizi di interconnessione all'ingrosso.

Attualmente resta in vigore unicamente l'obbligo di replicabilità dei prezzi finali, che trova attuazione attraverso l'applicazione dei cosiddetti test di prezzo, mediante i quali l'Autorità verifica la presenza di margini ragionevoli per l'OLO che acquista input essenziali dall'operatore dominante nei mercati a monte.