Nel quadro di liberalizzazione del mercato interno dei servizi postali è stato affidato all'Autorità il compito di garantire la tutela degli utenti per gli eventuali disservizi imputabili a violazione degli obblighi posti a carico dei fornitori del servizio postale.
Ciascun fornitore del servizio postale deve adottare procedure per la gestione dei reclami e procedure conciliative in sede locale uniformate ai principi comunitari, oltre a prefigurare un sistema di rimborso o compensazione nel caso in cui il fornitore sia chiamato a rispondere del disservizio lamentato. Qualora l'esito delle procedure che si svolgono davanti al fornitore sia ancora insoddisfacente per l'utente, quest'ultimo può rivolgersi all'Autorità, compilando il Formulario CP (dovrà essere scaricato in locale per la successiva compilazione).
Resta ferma per l'utente la facoltà di rivolgersi all'autorità giurisdizionale o, in alternativa, di attivare meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie ai sensi delle diposizioni legislative vigenti.
Il fornitore del servizio universale e le imprese che forniscono servizi postali rendono pubbliche, con cadenza annuale, le informazioni relative al numero dei reclami pervenuti ed al modo in cui sono stati gestiti.
Ciascun fornitore del servizio postale è tenuto ad adottare una Carta della qualità dei servizi prestati ed a renderla conoscibile agli utenti, per fornire agli stessi le indicazioni utili per l'esercizio dei loro diritti nel caso di riscontrato disservizio postale.
Il fornitore del servizio universale è tenuto a informare, con cadenza almeno annuale, gli utenti ed i fornitori di servizi postali in merito alle caratteristiche del servizio universale offerto, con specifico riguardo alle condizioni generali di accesso ai servizi, ai prezzi ed al livello di qualità praticati.
Nel quadro di liberalizzazione del mercato interno dei servizi postali è stato affidato all'Autorità il compito di garantire la tutela degli utenti per gli eventuali disservizi imputabili a violazione degli obblighi posti a carico dei fornitori del servizio postale.
Ciascun fornitore del servizio postale deve adottare procedure per la gestione dei reclami e procedure conciliative in sede locale uniformate ai principi comunitari, oltre a prefigurare un sistema di rimborso o compensazione nel caso in cui il fornitore sia chiamato a rispondere del disservizio lamentato. Qualora l'esito delle procedure che si svolgono davanti al fornitore sia ancora insoddisfacente per l'utente, quest'ultimo può rivolgersi all'Autorità, compilando il Formulario CP (dovrà essere scaricato in locale per la successiva compilazione).
Resta ferma per l'utente la facoltà di rivolgersi all'autorità giurisdizionale o, in alternativa, di attivare meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie ai sensi delle diposizioni legislative vigenti.
Il fornitore del servizio universale e le imprese che forniscono servizi postali rendono pubbliche, con cadenza annuale, le informazioni relative al numero dei reclami pervenuti ed al modo in cui sono stati gestiti.
Ciascun fornitore del servizio postale è tenuto ad adottare una Carta della qualità dei servizi prestati ed a renderla conoscibile agli utenti, per fornire agli stessi le indicazioni utili per l'esercizio dei loro diritti nel caso di riscontrato disservizio postale.
Il fornitore del servizio universale è tenuto a informare, con cadenza almeno annuale, gli utenti ed i fornitori di servizi postali in merito alle caratteristiche del servizio universale offerto, con specifico riguardo alle condizioni generali di accesso ai servizi, ai prezzi ed al livello di qualità praticati.