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Sanzioni

Al potere regolamentare in materia di servizi di comunicazione elettronica, ex articolo 1, comma 6, della legge istitutiva n. 249 del 31 luglio 1997, corrisponde il simmetrico potere di azione dell'Autorità consistente nell'attività sanzionatoria, esercitata secondo i principi generali di cui alla legge n. 689 del 24 novembre 1981 (legalità, irretroattività, soggettività) dalla quale l'Autorità mutua anche i criteri per la determinazione degli importi sanzionatori, fissati, a sua volta dalla legge (v. art.98, comma 11 del d.lgs. n. 259 del  1° agosto 2003 recante il Codice delle Comunicazioni elettroniche), tra un limite minimo ed un limite massimo, ed irrogate tenuto conto: a) della gravità della violazione, b) dell'opera svolta dall'agente per l'eventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, c) nonché della personalità dello stesso, ed infine, d) delle sue condizioni economiche.

Il quadro normativo di riferimento per individuare e circoscrivere l'esercizio dell'attività propriamente sanzionatoria è dato dalla combinata disposizione dell'articolo 20 della legge quadro n. 481/95; dell'articolo 1, commi 30, 31 e 32 della legge 249/97 ed infine dall'articolo 98 (commi 9, 11,13) del Codice delle Comunicazioni elettroniche.

In particolare, l'Autorità, dopo avere esercitato il potere di vigilanza (d'ufficio o su segnalazioni ex articoli 3 e 4 della delibera n. 451/20/CONS) in ordine all'osservanza, da parte degli operatori del mercato di comunicazioni elettroniche, delle prescrizioni vigenti di cui all'art. 2, comma 12, della legge n. 481/95, dispiega la propria attività sanzionatoria legittimata, in via generale, dall'articolo 20 della legge quadro n. 481/95, che conferisce alle Autorità indipendenti il potere di irrogare sanzioni, nonché dalle prescrizioni di natura "speciale" contenute nella legge istitutiva n. 249/97 all'articolo 1, commi 30, 31 e 32, il quale connette la potestà sanzionatoria alla violazione di "ordini o diffide" dell'Autorità.

Siffatto potere accede, poi, alla cornice edittale del Codice delle comunicazioni elettroniche che, all'articolo 98 (commi 9,11 e 13), fornisce un range di riferimento min/max per la quantificazione dell'importo sanzionabile che, con specifico riferimento al comma 11 è stato modificato dall'articolo 19 quinquiesdecies, comma 2, della legge n. 172/17, che ha elevato il quantum (min 240.000 euro a max 5.000.000 euro). Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti relativi alle disposizioni regolamentari, riferite a soggetti aventi significativo potere di mercato, la sanzione irrogabile non è inferiore al 2 per cento del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio di ciascuno dei soggetti gravati e non superiore al 5 per cento *.

Per effetto del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 recante: "Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità" il potere sanzionatorio dell'Autorità, nell'ambito delle comunicazioni elettroniche, si estende anche all'inottemperanza della decisione assunta per dirimere le controversie insorte tra operatori di rete di comunicazioni elettroniche, gestori di infrastrutture fisiche esistenti e condomìni/proprietari di unità immobiliari (art. 10, d.lgs. n. 33/2016).

La potestà sanzionatoria di cui ai citati articoli della norma istitutiva contempla anche la specifica possibilità, a fronte di reiterazione dei comportamenti illegittimi (recidiva) ovvero di particolare gravità da parte degli operatori di rete, di emanare provvedimenti interdettivi, quale eventuale sospensione temporale dell'attività (max 6 mesi) fino alla revoca dell'atto con il quale questa è autorizzata o concessa (art.1, comma 32,  legge n.249/97).

Il provvedimento con il quale è regolato l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità è la delibera n. 451/20/CONS, allegato Ache ne costituisce il "regolamento".  Tale testo è da porre in relazione alla delibera n. 401/10/CONS che disciplina i tempi dei procedimenti, nel rispetto della normativa generale vigente.

L'Autorità svolge le funzioni sanzionatorie nelle materie rientranti nella propria competenza attraverso:

  1. il procedimento sanzionatorio, addivenendo all'irrogazione delle sanzioni amministrative con provvedimento in forma di ordinanza ingiunzione, adeguatamente motivato, e contenente l'indicazione del termine per ricorrere e dell'Autorità giurisdizionale presso cui impugnare eventualmente l'atto. Il provvedimento è notificato alla parte ed altresì soggetto a pubblicazione sul sito web dell'Autorità. L'articolo 1, comma 26, della legge istitutiva n. 249/97, confermato dagli articoli 134 e 135 del d.lgs. n.104/2010, stabilisce la giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio.
  2.  l'Autorità dispone anche del potere di sospensione del procedimento sanzionatorio se, ai sensi della legge n. 248/2006, il soggetto, al quale sia già stata notificata una contestazione, entro e non oltre i 30 gg successivi presenti una preliminare proposta di impegni condizionata inderogabilmente alla immediata cessazione della condotta che gli è stata contestata e a cui fa seguito, nei successivi 20 giorni, una proposta definitiva. In tal caso, e previa verifica di ammissibilità di quest'ultima, il procedimento sanzionatorio resta sospeso fino a definitiva verifica di corretta esecuzione degli impegni ed in tale ultimo caso definitivamente archiviato.

(*) L'esercizio di riferimento ex articolo 98, comma 11, del d.lgs.259/03 è quello chiuso anteriormente all'atto di notifica della contestazione e relativo al mercato cui l'inottemperanza si riferisce.

Elenco violazioni delle norme in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica nei confronti degli operatori

 

ll trattamento dei dati personali concernenti i procedimenti sanzionatori di competenza della Direzione Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche dell'Autorità è regolato dalla seguente informativa - Informativa privacy

Al potere regolamentare in materia di servizi di comunicazione elettronica, ex articolo 1, comma 6, della legge istitutiva n. 249 del 31 luglio 1997, corrisponde il simmetrico potere di azione dell'Autorità consistente nell'attività sanzionatoria, esercitata secondo i principi generali di cui alla legge n. 689 del 24 novembre 1981 (legalità, irretroattività, soggettività) dalla quale l'Autorità mutua anche i criteri per la determinazione degli importi sanzionatori, fissati, a sua volta dalla legge (v. art.98, comma 11 del d.lgs. n. 259 del  1° agosto 2003 recante il Codice delle Comunicazioni elettroniche), tra un limite minimo ed un limite massimo, ed irrogate tenuto conto: a) della gravità della violazione, b) dell'opera svolta dall'agente per l'eventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, c) nonché della personalità dello stesso, ed infine, d) delle sue condizioni economiche.

Il quadro normativo di riferimento per individuare e circoscrivere l'esercizio dell'attività propriamente sanzionatoria è dato dalla combinata disposizione dell'articolo 20 della legge quadro n. 481/95; dell'articolo 1, commi 30, 31 e 32 della legge 249/97 ed infine dall'articolo 98 (commi 9, 11,13) del Codice delle Comunicazioni elettroniche.

In particolare, l'Autorità, dopo avere esercitato il potere di vigilanza (d'ufficio o su segnalazioni ex articoli 3 e 4 della delibera n. 451/20/CONS) in ordine all'osservanza, da parte degli operatori del mercato di comunicazioni elettroniche, delle prescrizioni vigenti di cui all'art. 2, comma 12, della legge n. 481/95, dispiega la propria attività sanzionatoria legittimata, in via generale, dall'articolo 20 della legge quadro n. 481/95, che conferisce alle Autorità indipendenti il potere di irrogare sanzioni, nonché dalle prescrizioni di natura "speciale" contenute nella legge istitutiva n. 249/97 all'articolo 1, commi 30, 31 e 32, il quale connette la potestà sanzionatoria alla violazione di "ordini o diffide" dell'Autorità.

Siffatto potere accede, poi, alla cornice edittale del Codice delle comunicazioni elettroniche che, all'articolo 98 (commi 9,11 e 13), fornisce un range di riferimento min/max per la quantificazione dell'importo sanzionabile che, con specifico riferimento al comma 11 è stato modificato dall'articolo 19 quinquiesdecies, comma 2, della legge n. 172/17, che ha elevato il quantum (min 240.000 euro a max 5.000.000 euro). Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti relativi alle disposizioni regolamentari, riferite a soggetti aventi significativo potere di mercato, la sanzione irrogabile non è inferiore al 2 per cento del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio di ciascuno dei soggetti gravati e non superiore al 5 per cento *.

Per effetto del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 recante: "Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità" il potere sanzionatorio dell'Autorità, nell'ambito delle comunicazioni elettroniche, si estende anche all'inottemperanza della decisione assunta per dirimere le controversie insorte tra operatori di rete di comunicazioni elettroniche, gestori di infrastrutture fisiche esistenti e condomìni/proprietari di unità immobiliari (art. 10, d.lgs. n. 33/2016).

La potestà sanzionatoria di cui ai citati articoli della norma istitutiva contempla anche la specifica possibilità, a fronte di reiterazione dei comportamenti illegittimi (recidiva) ovvero di particolare gravità da parte degli operatori di rete, di emanare provvedimenti interdettivi, quale eventuale sospensione temporale dell'attività (max 6 mesi) fino alla revoca dell'atto con il quale questa è autorizzata o concessa (art.1, comma 32,  legge n.249/97).

Il provvedimento con il quale è regolato l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità è la delibera n. 451/20/CONS, allegato Ache ne costituisce il "regolamento".  Tale testo è da porre in relazione alla delibera n. 401/10/CONS che disciplina i tempi dei procedimenti, nel rispetto della normativa generale vigente.

L'Autorità svolge le funzioni sanzionatorie nelle materie rientranti nella propria competenza attraverso:

  1. il procedimento sanzionatorio, addivenendo all'irrogazione delle sanzioni amministrative con provvedimento in forma di ordinanza ingiunzione, adeguatamente motivato, e contenente l'indicazione del termine per ricorrere e dell'Autorità giurisdizionale presso cui impugnare eventualmente l'atto. Il provvedimento è notificato alla parte ed altresì soggetto a pubblicazione sul sito web dell'Autorità. L'articolo 1, comma 26, della legge istitutiva n. 249/97, confermato dagli articoli 134 e 135 del d.lgs. n.104/2010, stabilisce la giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio.
  2.  l'Autorità dispone anche del potere di sospensione del procedimento sanzionatorio se, ai sensi della legge n. 248/2006, il soggetto, al quale sia già stata notificata una contestazione, entro e non oltre i 30 gg successivi presenti una preliminare proposta di impegni condizionata inderogabilmente alla immediata cessazione della condotta che gli è stata contestata e a cui fa seguito, nei successivi 20 giorni, una proposta definitiva. In tal caso, e previa verifica di ammissibilità di quest'ultima, il procedimento sanzionatorio resta sospeso fino a definitiva verifica di corretta esecuzione degli impegni ed in tale ultimo caso definitivamente archiviato.

(*) L'esercizio di riferimento ex articolo 98, comma 11, del d.lgs.259/03 è quello chiuso anteriormente all'atto di notifica della contestazione e relativo al mercato cui l'inottemperanza si riferisce.

Elenco violazioni delle norme in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica nei confronti degli operatori

 

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