Che cos'è
Quando viaggiamo in un Paese diverso dall'Italia, grazie al roaming internazionale possiamo effettuare e ricevere chiamate, inviare sms o navigare in Internet sul nostro smartphone "senza interruzioni di servizio", grazie ad un accordo tra l'operatore mobile con cui abbiamo sottoscritto un contratto prepagato o un abbonamento e l'operatore del Paese ospitante che, a costi più o meno contenuti, concede l'uso della propria rete mobile.
Fino al 14 giugno 2017, anche i cittadini in viaggio in uno Stato dell'Unione Europea potevano dunque trovarsi a pagare un sovrapprezzo per la connessione ad Internet o per le chiamate effettuate o ricevute all'estero: seppure entro precisi limiti stabiliti dalla normativa europea, ogni operatore poteva infatti fissare costi diversi per i propri clienti in mobilità all'estero.
Il Roaming – Like - at -home
Il Roaming-like-at-home – questo il nome del nuovo pacchetto di regole definito dal Regolamento UE n. 531/2012 e dalle successive modifiche introdotte dal Regolamento 2120/2015 c.d. ‘Regolamento TSM - consente a tutti i cittadini dell'Unione Europea di accedere ad Internet e chiamare in tutti gli Stati membri alle stesse condizioni tariffarie in vigore nel proprio Paese senza spese aggiuntive.
Il Roaming-like-at home è una piccola, grande rivoluzione, ultima tappa di un percorso che, dal 2007, ha visto impegnati, accanto all'Unione Europea, il BEREC e le Autorità di regolamentazione nazionali, nell'obiettivo comune di eliminare la distinzione tra le tariffe nazionali e le tariffe di roaming e di istituire un mercato europeo unico per i servizi di comunicazioni mobili.
Si tratta di una novità che coinvolge tutti i Paesi dello Spazio Economico Europeo.
Non solo nei 28 Paesi dell'attuale UE, dunque (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Gran Bretagna, Grecia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi-Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), ma anche in Islanda, Lichtenstein e Norvegia, i consumatori italiani, senza pagare alcun sovrapprezzo, possono:
• effettuare e ricevere telefonate;
• inviare e ricevere SMS;
• navigare in Internet.
Nel rispetto degli obblighi di trasparenza, gli operatori sono tenuti ad informare gli utenti dell'abolizione delle tariffe di roaming e ad aggiornare i dettagli relativi al piano tariffario sottoscritto. Anche dopo il 15 giugno 2017, un SMS continuerà ad avvisare gli utenti che abbiano attraversato una frontiera UE del passaggio al roaming, illustrandone l'eventuale politica di utilizzo corretto. Agli operatori, previa adeguata comunicazione, è comunque consentito offrire tariffe alternative che gli utenti dovranno però accettare in modo esplicito.
Inoltre, se nel proprio pacchetto nazionale si dispone di volumi "in rete" (on-net, fatte ad utenti dello stesso operatore) e "fuori rete" (off-net), gli operatori hanno la facoltà di fare riferimento al prezzo domestico nazionale delle chiamate "fuori rete".
Es. se in Italia il cliente dell'operatore A chiama un cliente dell'operatore B, questa chiamata può essere più costosa di una fatta all'interno della medesima rete (A-A). L'operatore però può utilizzare i prezzi domestici della chiamata da A a B come riferimento per il roaming, dandone adeguata comunicazione al consumatore.
Deroghe e limiti
In tema di Roaming-like-at-home AGCOM, oltre a verificare, in collaborazione col BEREC, l'applicazione delle soglie di prezzo regolamentate nel mercato all'ingrosso, è chiamata a vigilare sulla corretta applicazione delle eccezioni previste dalla normativa europea. Gli operatori telefonici, infatti, possono chiedere deroghe al divieto di applicare un sovrapprezzo, dimostrando la non sostenibilità delle tariffe nazionali rispetto al traffico generato in roaming. Possono, inoltre, fissare dei limiti ai servizi in roaming, nell'eventualità di:
• utilizzo abusivo da parte di cittadini stabilmente residenti in un Paese diverso da quello ove hanno sottoscritto il contratto.
Un utilizzo corretto dei servizi di roaming prevede che si effettuino chiamate mobili più spesso nel proprio Paese che all'estero, per un periodo di almeno 4 mesi. Altrimenti si potrebbe venir contattati dal proprio operatore per chiarire la situazione.
• piani tariffari con consumo dati illimitato o a prezzi molto vantaggiosi.
Nel caso in cui si disponga di pacchetti illimitati o caratterizzati da prezzi molto vantaggiosi, quando si va all'estero, l'operatore può applicare un limite di salvaguardia (utilizzo corretto) all'uso dei dati in roaming al fine di prevenire usi abusivi o anomali dei servizi. Tale limite è abbastanza elevato in modo tale da consentire all'utente di coprire la maggior parte delle proprie esigenze. Al fine di stabilire tale soglia di deve far ricorso alla seguente formula:
2* prezzo del pacchetto (senza iva) / il massimale previsto per i prezzi all'ingrosso (quest'anno pari a 4,50 euro)
Per esempio: se nel proprio Paese si dispone di un pacchetto di servizi mobili che comprende chiamate, SMS e 20 Giga per 10 euro, quando si viaggia in UE si potrà usufruire di chiamate, SMS illimitati e circa 4 GB di dati.
( 2*(10 euro/4,5)=4,4)
L'operatore è tenuto a comunicare preventivamente il limite così calcolato e ad avvisare in caso di superamento. Per ogni GB in più utilizzato, l'operatore applicherà un sovrapprezzo pari al massimale previsto per i prezzi all'ingrosso in tutta l'UE (ovvero al prezzo massimo che l'operatore nazionale deve pagare a quello estero per l'uso dei servizi di roaming dati).
A partire dal prossimo anno, il valore attualmente fissato a 4,50 GB, scenderà: dal 1° Gennaio 2020 sarà di 3,5 euro (IVA esclusa), dal 1° Gennaio 2021 di 3 euro (IVA esclusa) e, infine, dal 1° Gennaio 2022 di 2,50 euro (IVA esclusa).
• contratti prepagati a consumo
All'estero si dispone del roaming alle tariffe nazionali fino all'importo del volume residuo del bundle sottoscritto. Anche in questo caso, se il prezzo pagato unitario nazionale dei dati è inferiore a 4,5 € per GB, l'operatore può applicare un limite al volume di dati per il roaming a tariffa nazionale, secondo la formula
2* prezzo del bundle (senza iva) / il massimale previsto per i prezzi all'ingrosso (quest'anno pari a 4,50 euro)
Eccezioni
In alto mare, su alcuni traghetti e navi da crociera, scattano collegamenti satellitari, estremamente costosi. In tal caso gli operatori sono tenuti ad informare via sms i propri clienti delle tariffe applicate per telefonate e traffico internet. Analogamente nei paesi extra-Ue dove l'abolizione del roaming non è in vigore le compagnie sono pertanto tenute ad informare i propri clienti dei costi applicati, non appena varcati i confini
Forme di tutela
Nel caso in cui gli utenti vogliano contestare addebiti non riconosciuti di tariffe roaming in fattura, dovranno innanzitutto presentare reclamo al proprio operatore. In caso l'utente non sia soddisfatto dell'esito del reclamo, potrà attivare la procedura di risoluzione della controversia tramite la piattaforma Conciliaweb per ottenere l'eventuale rimborso.
Gli utenti potranno anche denunciare eventuali violazioni della nuova normativa al fine di far irrogare le previste sanzioni all'operatore, utilizzando il modello D disponibile sul sito dell'Autorità.
Regolamento Europeo Roaming
- (UE) n. 531/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione
- (UE) 2015/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti un'Internet aperta
- (EU) 2017/920 of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 531/2012 as regards rules for wholesale roaming markets
Regolamenti di esecuzione della Commissione Europea
- (UE) n. 1203/2012 della Commissione del 14 dicembre 2012 sulla vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati all'interno dell'Unione
- (UE) 2016/2286 della Commissione del 15 dicembre 2016 sulla politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio
- (UE) 2016/2292 della Commissione del 16 dicembre 2016 che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2352
Linee Guida del BEREC
- BEREC BoR (17)56 BEREC Guidelines on Regulation (EU) No 531/2012, as amended by Regulation (EU) 2015/2120 and Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2286 (Retail Roaming Guidelines)
- BEREC BoR (17)56 Traduzione in italiano a cura di Agcom
- BEREC BoR (17)114 BEREC Guidelines on Regulation (EU) No 531/2012, as amended by Regulation (EU) 2015/2120 and by Regulation (EU) 2017/920 (Wholesale Roaming Guidelines)
Che cos'è
Quando viaggiamo in un Paese diverso dall'Italia, grazie al roaming internazionale possiamo effettuare e ricevere chiamate, inviare sms o navigare in Internet sul nostro smartphone "senza interruzioni di servizio", grazie ad un accordo tra l'operatore mobile con cui abbiamo sottoscritto un contratto prepagato o un abbonamento e l'operatore del Paese ospitante che, a costi più o meno contenuti, concede l'uso della propria rete mobile.
Fino al 14 giugno 2017, anche i cittadini in viaggio in uno Stato dell'Unione Europea potevano dunque trovarsi a pagare un sovrapprezzo per la connessione ad Internet o per le chiamate effettuate o ricevute all'estero: seppure entro precisi limiti stabiliti dalla normativa europea, ogni operatore poteva infatti fissare costi diversi per i propri clienti in mobilità all'estero.
Il Roaming – Like - at -home
Il Roaming-like-at-home – questo il nome del nuovo pacchetto di regole definito dal Regolamento UE n. 531/2012 e dalle successive modifiche introdotte dal Regolamento 2120/2015 c.d. ‘Regolamento TSM - consente a tutti i cittadini dell'Unione Europea di accedere ad Internet e chiamare in tutti gli Stati membri alle stesse condizioni tariffarie in vigore nel proprio Paese senza spese aggiuntive.
Il Roaming-like-at home è una piccola, grande rivoluzione, ultima tappa di un percorso che, dal 2007, ha visto impegnati, accanto all'Unione Europea, il BEREC e le Autorità di regolamentazione nazionali, nell'obiettivo comune di eliminare la distinzione tra le tariffe nazionali e le tariffe di roaming e di istituire un mercato europeo unico per i servizi di comunicazioni mobili.
Si tratta di una novità che coinvolge tutti i Paesi dello Spazio Economico Europeo.
Non solo nei 28 Paesi dell'attuale UE, dunque (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Gran Bretagna, Grecia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi-Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), ma anche in Islanda, Lichtenstein e Norvegia, i consumatori italiani, senza pagare alcun sovrapprezzo, possono:
• effettuare e ricevere telefonate;
• inviare e ricevere SMS;
• navigare in Internet.
Nel rispetto degli obblighi di trasparenza, gli operatori sono tenuti ad informare gli utenti dell'abolizione delle tariffe di roaming e ad aggiornare i dettagli relativi al piano tariffario sottoscritto. Anche dopo il 15 giugno 2017, un SMS continuerà ad avvisare gli utenti che abbiano attraversato una frontiera UE del passaggio al roaming, illustrandone l'eventuale politica di utilizzo corretto. Agli operatori, previa adeguata comunicazione, è comunque consentito offrire tariffe alternative che gli utenti dovranno però accettare in modo esplicito.
Inoltre, se nel proprio pacchetto nazionale si dispone di volumi "in rete" (on-net, fatte ad utenti dello stesso operatore) e "fuori rete" (off-net), gli operatori hanno la facoltà di fare riferimento al prezzo domestico nazionale delle chiamate "fuori rete".
Es. se in Italia il cliente dell'operatore A chiama un cliente dell'operatore B, questa chiamata può essere più costosa di una fatta all'interno della medesima rete (A-A). L'operatore però può utilizzare i prezzi domestici della chiamata da A a B come riferimento per il roaming, dandone adeguata comunicazione al consumatore.
Deroghe e limiti
In tema di Roaming-like-at-home AGCOM, oltre a verificare, in collaborazione col BEREC, l'applicazione delle soglie di prezzo regolamentate nel mercato all'ingrosso, è chiamata a vigilare sulla corretta applicazione delle eccezioni previste dalla normativa europea. Gli operatori telefonici, infatti, possono chiedere deroghe al divieto di applicare un sovrapprezzo, dimostrando la non sostenibilità delle tariffe nazionali rispetto al traffico generato in roaming. Possono, inoltre, fissare dei limiti ai servizi in roaming, nell'eventualità di:
• utilizzo abusivo da parte di cittadini stabilmente residenti in un Paese diverso da quello ove hanno sottoscritto il contratto.
Un utilizzo corretto dei servizi di roaming prevede che si effettuino chiamate mobili più spesso nel proprio Paese che all'estero, per un periodo di almeno 4 mesi. Altrimenti si potrebbe venir contattati dal proprio operatore per chiarire la situazione.
• piani tariffari con consumo dati illimitato o a prezzi molto vantaggiosi.
Nel caso in cui si disponga di pacchetti illimitati o caratterizzati da prezzi molto vantaggiosi, quando si va all'estero, l'operatore può applicare un limite di salvaguardia (utilizzo corretto) all'uso dei dati in roaming al fine di prevenire usi abusivi o anomali dei servizi. Tale limite è abbastanza elevato in modo tale da consentire all'utente di coprire la maggior parte delle proprie esigenze. Al fine di stabilire tale soglia di deve far ricorso alla seguente formula:
2* prezzo del pacchetto (senza iva) / il massimale previsto per i prezzi all'ingrosso (quest'anno pari a 4,50 euro)
Per esempio: se nel proprio Paese si dispone di un pacchetto di servizi mobili che comprende chiamate, SMS e 20 Giga per 10 euro, quando si viaggia in UE si potrà usufruire di chiamate, SMS illimitati e circa 4 GB di dati.
( 2*(10 euro/4,5)=4,4)
L'operatore è tenuto a comunicare preventivamente il limite così calcolato e ad avvisare in caso di superamento. Per ogni GB in più utilizzato, l'operatore applicherà un sovrapprezzo pari al massimale previsto per i prezzi all'ingrosso in tutta l'UE (ovvero al prezzo massimo che l'operatore nazionale deve pagare a quello estero per l'uso dei servizi di roaming dati).
A partire dal prossimo anno, il valore attualmente fissato a 4,50 GB, scenderà: dal 1° Gennaio 2020 sarà di 3,5 euro (IVA esclusa), dal 1° Gennaio 2021 di 3 euro (IVA esclusa) e, infine, dal 1° Gennaio 2022 di 2,50 euro (IVA esclusa).
• contratti prepagati a consumo
All'estero si dispone del roaming alle tariffe nazionali fino all'importo del volume residuo del bundle sottoscritto. Anche in questo caso, se il prezzo pagato unitario nazionale dei dati è inferiore a 4,5 € per GB, l'operatore può applicare un limite al volume di dati per il roaming a tariffa nazionale, secondo la formula
2* prezzo del bundle (senza iva) / il massimale previsto per i prezzi all'ingrosso (quest'anno pari a 4,50 euro)
Eccezioni
In alto mare, su alcuni traghetti e navi da crociera, scattano collegamenti satellitari, estremamente costosi. In tal caso gli operatori sono tenuti ad informare via sms i propri clienti delle tariffe applicate per telefonate e traffico internet. Analogamente nei paesi extra-Ue dove l'abolizione del roaming non è in vigore le compagnie sono pertanto tenute ad informare i propri clienti dei costi applicati, non appena varcati i confini
Forme di tutela
Nel caso in cui gli utenti vogliano contestare addebiti non riconosciuti di tariffe roaming in fattura, dovranno innanzitutto presentare reclamo al proprio operatore. In caso l'utente non sia soddisfatto dell'esito del reclamo, potrà attivare la procedura di risoluzione della controversia tramite la piattaforma Conciliaweb per ottenere l'eventuale rimborso.
Gli utenti potranno anche denunciare eventuali violazioni della nuova normativa al fine di far irrogare le previste sanzioni all'operatore, utilizzando il modello D disponibile sul sito dell'Autorità.
Regolamento Europeo Roaming
- (UE) n. 531/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione
- (UE) 2015/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti un'Internet aperta
- (EU) 2017/920 of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 531/2012 as regards rules for wholesale roaming markets
Regolamenti di esecuzione della Commissione Europea
- (UE) n. 1203/2012 della Commissione del 14 dicembre 2012 sulla vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati all'interno dell'Unione
- (UE) 2016/2286 della Commissione del 15 dicembre 2016 sulla politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio
- (UE) 2016/2292 della Commissione del 16 dicembre 2016 che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2352
Linee Guida del BEREC
- BEREC BoR (17)56 BEREC Guidelines on Regulation (EU) No 531/2012, as amended by Regulation (EU) 2015/2120 and Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2286 (Retail Roaming Guidelines)
- BEREC BoR (17)56 Traduzione in italiano a cura di Agcom
- BEREC BoR (17)114 BEREC Guidelines on Regulation (EU) No 531/2012, as amended by Regulation (EU) 2015/2120 and by Regulation (EU) 2017/920 (Wholesale Roaming Guidelines)
- Delibera n. 297/17/CONS Autorizzazione alla società Fastweb S.p.A. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell’art.6 quater, par. 2, del Regolamento (UE) 2012/531
- Delibera n. 14/22/CONS Autorizzazione alla società Fastweb S.p.A. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell’art. 6 quarter, par. 2, del regolamento (UE) n. 2012/531
- Delibera n. 292/21/CONS Autorizzazione alla società Digi Italy s.r.l. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell’art.6 quater, par. 2, del regolamento (UE) n. 2012/531
- Delibera n. 232/21/CONS Autorizzazione alla società Fastweb S.p.A. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell’art. 6 quater, par. 2, del regolamento (UE) n. 2012/531
- Delibera n. 453/20/CONS Autorizzazione alla Società Digi Italy s.r.l. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell’art. 6 quater, par. 2, del regolamento (UE) n. 2012/531
- Delibera n. 337/20/CONS Autorizzazione alla società Welcome Italia S.p.A. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell’art. 6 quater, par. 2, del regolamento (UE) n. 2012/531
- Delibera n. 249/20/CONS Autorizzazione alla società Fastweb S.p.A. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell’art.6 quater, par. 2, del regolamento (UE) n. 2012/531
- Delibera n. 392/19/CONS Autorizzazione alla Società Digi Italy s.r.l. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell’art. 6 quater, par. 2, del regolamento (UE) n. 2012/531
- Delibera n. 367/19/CONS Autorizzazione alla società Tiscali S.p.A. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell’art.6 quater, par. 2, del regolamento (UE) n. 2012/531
- Delibera n. 306/19/CONS Autorizzazione alla Società Fastweb S.p.A. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell’art.6 quater, par. 2, del regolamento (UE) n. 2012/531
- Delibera n. 289/19/CONS Autorizzazione alla Società Welcome Italia S.p.A. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell’art.6 quater, par. 2, del Regolamento (UE) n. 2012/531
- Delibera n. 473/18/CONS Autorizzazione alla società Digi Italy s.r.l. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell’art. 6 quater, par. 2, del Regolamento (UE) 2012/531
- Delibera n. 320/18/CONS Autorizzazione alla società Tiscali Italia S.p.A. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell’art.6 quater, par. 2, del Regolamento (UE) 2012/531
- Delibera n. 291/18/CONS Autorizzazione alla società Fastweb S.p.A. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell’art. 6 quater, par. 2, del Regolamento (UE) 2012/531
- Delibera n. 418/17/CONS Autorizzazione alla società PosteMobile S.p.A. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell’art.6 quater, par. 2, del Regolamento (UE) n. 2012/531
- Delibera n. 320/17/CONS Autorizzazione alla società Digi Italy S.r.l. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell’art.6 quater, par. 2, del Regolamento (UE) 2012/531
- Delibera n. 319/17/CONS Autorizzazione alla società Tiscali Italia S.p.A. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell’art.6 quater, par. 2, del Regolamento (UE) 2012/531
- Delibera n. 93/22/CONS Proroga dell’autorizzazione alla società Digi Italy S.r.l. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell’art. 6 quarter, par. 2, del regolamento (UE) n. 2012/531