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Qualità dei servizi wholesale

L'Autorità, con la delibera n. 309/14/CONS, ha diffidato Telecom Italia:

  1. a utilizzare causali di scarto, degli ordini degli OLO, coerenti, come da disposizioni regolamentari e da accordi tra le parti, con la causa che le ha generate. È fatto divieto a Telecom Italia di utilizzare causali di scarto non previste dalla vigente normativa.
  2. a rispettare tutti gli obblighi di comunicazione al recipient relativi alla DAC (notifica della rimodulazione della DAC, conferma della DAC ed espletamento a DAC) di cui all'articolo 2 della delibera n. 274/07/CONS, nella parte in cui modifica l'articolo 18, comma 2, lett. d) e g) della delibera n. 4/06/CONS, e di cui alla Circolare del 9 aprile 2008 (Allegato 1 alle specifiche tecniche) e all'Accordo Quadro del 14 giugno 2008.
  3. a rimodulare la DAC di ordini di OLO solo per circostanze eccezionali da documentare adeguatamente agli stessi.
  4. a ripristinare, entro il mese di luglio 2014, il corretto funzionamento dei propri sistemi di provisioning, incluso il proprio CRM.
  5. a smaltire, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento (avvenuta in data 16 luglio 2014), gli ordini degli OLO che eccedono la DAC originaria, fatte salve le rimodulazioni della stessa purché siano in linea con il precedente comma 3.
  6. a comunicare all'Autorità e agli OLO di cui alla stessa delibera, settimanalmente a partire dalla data di notifica del presente provvedimento, i dati sulla qualità e sulle prestazioni del provisioning e dell'assurance della rete di accesso nelle modalità indicate ai paragrafi 36, 37 e 38.

In particolare, l'Autorità, al punto 36, ha ritenuto "necessaria la comunicazione da parte di Telecom Italia dei dati di seguito riportati, da monitorare costantemente (con cadenza settimanale) e che fanno riferimento alle procedure di passaggio regolamentate ai sensi delle delibere nn. 274/07/CONS (e s.m.i) e 35/10/CIR".

La delibera n. 309/14/CONS ha, pertanto, posto in capo a Telecom Italia una serie di obblighi, tra i quali quelli relativi alla fornitura con cadenza settimanale di alcuni indicatori (KPI) relativi alle prestazioni del provisioning e dell'assurance della rete di accesso.

L'Ufficio disciplina e vigilanza in materia di servizi di comunicazioni elettroniche, numerazione e servizio universale, a seguito dell'adozione della delibera n. 309/14/CONS, svolge l'attività di vigilanza sul rispetto della stessa sia attraverso le verifiche sulle segnalazioni degli operatori sia tramite il monitoraggio sull'andamento degli indicatori di cui alla delibera n. 309/14/CONS.

Nello specifico, l'Ufficio elabora i dati comunicati settimanalmente da Telecom Italia ai sensi della delibera n. 309/14/CONS al fine di ottenere una valutazione di sistema sulle prestazioni del provisioning e dell'assurance della rete di accesso di Telecom Italia e sull'ottemperanza alla citata diffida.

L'Autorità, con la delibera n. 309/14/CONS, ha diffidato Telecom Italia:

  1. a utilizzare causali di scarto, degli ordini degli OLO, coerenti, come da disposizioni regolamentari e da accordi tra le parti, con la causa che le ha generate. È fatto divieto a Telecom Italia di utilizzare causali di scarto non previste dalla vigente normativa.
  2. a rispettare tutti gli obblighi di comunicazione al recipient relativi alla DAC (notifica della rimodulazione della DAC, conferma della DAC ed espletamento a DAC) di cui all'articolo 2 della delibera n. 274/07/CONS, nella parte in cui modifica l'articolo 18, comma 2, lett. d) e g) della delibera n. 4/06/CONS, e di cui alla Circolare del 9 aprile 2008 (Allegato 1 alle specifiche tecniche) e all'Accordo Quadro del 14 giugno 2008.
  3. a rimodulare la DAC di ordini di OLO solo per circostanze eccezionali da documentare adeguatamente agli stessi.
  4. a ripristinare, entro il mese di luglio 2014, il corretto funzionamento dei propri sistemi di provisioning, incluso il proprio CRM.
  5. a smaltire, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento (avvenuta in data 16 luglio 2014), gli ordini degli OLO che eccedono la DAC originaria, fatte salve le rimodulazioni della stessa purché siano in linea con il precedente comma 3.
  6. a comunicare all'Autorità e agli OLO di cui alla stessa delibera, settimanalmente a partire dalla data di notifica del presente provvedimento, i dati sulla qualità e sulle prestazioni del provisioning e dell'assurance della rete di accesso nelle modalità indicate ai paragrafi 36, 37 e 38.

In particolare, l'Autorità, al punto 36, ha ritenuto "necessaria la comunicazione da parte di Telecom Italia dei dati di seguito riportati, da monitorare costantemente (con cadenza settimanale) e che fanno riferimento alle procedure di passaggio regolamentate ai sensi delle delibere nn. 274/07/CONS (e s.m.i) e 35/10/CIR".

La delibera n. 309/14/CONS ha, pertanto, posto in capo a Telecom Italia una serie di obblighi, tra i quali quelli relativi alla fornitura con cadenza settimanale di alcuni indicatori (KPI) relativi alle prestazioni del provisioning e dell'assurance della rete di accesso.

L'Ufficio disciplina e vigilanza in materia di servizi di comunicazioni elettroniche, numerazione e servizio universale, a seguito dell'adozione della delibera n. 309/14/CONS, svolge l'attività di vigilanza sul rispetto della stessa sia attraverso le verifiche sulle segnalazioni degli operatori sia tramite il monitoraggio sull'andamento degli indicatori di cui alla delibera n. 309/14/CONS.

Nello specifico, l'Ufficio elabora i dati comunicati settimanalmente da Telecom Italia ai sensi della delibera n. 309/14/CONS al fine di ottenere una valutazione di sistema sulle prestazioni del provisioning e dell'assurance della rete di accesso di Telecom Italia e sull'ottemperanza alla citata diffida.