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Adozione di provvedimenti temporanei

Contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione o nel corso della relativa procedura o dell'eventuale procedimento per la definizione della controversia l'utente può chiedere al Co.re.com l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità nella fruizione del servizio.

A tal fine esso dovrà presentare telematicamente la richiesta tramite il formulario GU5, tramite la piattaforma Conciliaweb. Nel caso in cui l'utente abbia avviato la conciliazione dinanzi a uno degli altri organismi di conciliazione indicati all'art. 13 del regolamento di procedura approvato con la delibera n. 203/18/CONS, nella richiesta dovrà altresì attestare l'avvenuto deposito dell'istanza di conciliazione.

Nel termine di 10 giorni dalla presentazione del formulario, il Co.re.com adotterà un provvedimento temporaneo per il ripristino del servizio o rigetterà la richiesta, dandone comunicazione alle parti.

Contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione o nel corso della relativa procedura o dell'eventuale procedimento per la definizione della controversia l'utente può chiedere al Co.re.com l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità nella fruizione del servizio.

A tal fine esso dovrà presentare telematicamente la richiesta tramite il formulario GU5, tramite la piattaforma Conciliaweb. Nel caso in cui l'utente abbia avviato la conciliazione dinanzi a uno degli altri organismi di conciliazione indicati all'art. 13 del regolamento di procedura approvato con la delibera n. 203/18/CONS, nella richiesta dovrà altresì attestare l'avvenuto deposito dell'istanza di conciliazione.

Nel termine di 10 giorni dalla presentazione del formulario, il Co.re.com adotterà un provvedimento temporaneo per il ripristino del servizio o rigetterà la richiesta, dandone comunicazione alle parti.