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Monitoraggio televisivo e radiofonico

Il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive è uno dei compiti che la legge n. 249 del 31 luglio del 1997 all'articolo 1, comma 6, lettera b, n. 13, attribuisce all'Autorità.

L'attività è finalizzata a verificare il rispetto del pluralismo politico/istituzionale e sociale sulla base delle disposizioni normative e regolamentari che assegnano all'Autorità tale competenza, rilevando lo "spazio" che i soggetti politici e quelli rappresentativi delle diverse articolazioni della società hanno nella programmazione e il tempo dedicato alla trattazione dei diversi temi oggetto di dibattito pubblico.

Le modalità operative del monitoraggio dell'Autorità sono le seguenti:

  • la fornitura dei dati di monitoraggio (rilevazione dati) viene affidata a centri esterni specializzati, individuati attraverso gare d'appalto europee;
  • l'analisi dei dati raccolti dai centri di rilevazione, la relativa elaborazione, l'eventuale redazione di documenti ad hoc sono finalizzate all'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo, svolta d'ufficio o su segnalazione al fine di avviare l'iter procedimentale all'interno dell'Autorità (decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208., legge n. 28/2000 e delibera n. 136/06/CONS, e successive modificazioni e integrazioni).

Per quel che concerne la tutela del pluralismo e la verifica del rispetto della legge n. 28 del 2000 in materia di par condicio, a livello locale l'attività di vigilanza è rimessa ai competenti comitati regionali per le comunicazioni.

Licenza

Il riuso dei dati di monitoraggio pubblicati in questa sezione è ammesso secondo quanto previsto dalla licenza Creative Commons " Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale ", disponibile all'indirizzo https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.it .

A tal fine in ogni lavoro o opera derivata basata, anche in minima parte, sui dati di monitoraggio Agcom dovrà essere riportato il seguente logo.

Il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive è uno dei compiti che la legge n. 249 del 31 luglio del 1997 all'articolo 1, comma 6, lettera b, n. 13, attribuisce all'Autorità.

L'attività è finalizzata a verificare il rispetto del pluralismo politico/istituzionale e sociale sulla base delle disposizioni normative e regolamentari che assegnano all'Autorità tale competenza, rilevando lo "spazio" che i soggetti politici e quelli rappresentativi delle diverse articolazioni della società hanno nella programmazione e il tempo dedicato alla trattazione dei diversi temi oggetto di dibattito pubblico.

Le modalità operative del monitoraggio dell'Autorità sono le seguenti:

  • la fornitura dei dati di monitoraggio (rilevazione dati) viene affidata a centri esterni specializzati, individuati attraverso gare d'appalto europee;
  • l'analisi dei dati raccolti dai centri di rilevazione, la relativa elaborazione, l'eventuale redazione di documenti ad hoc sono finalizzate all'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo, svolta d'ufficio o su segnalazione al fine di avviare l'iter procedimentale all'interno dell'Autorità (decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208., legge n. 28/2000 e delibera n. 136/06/CONS, e successive modificazioni e integrazioni).

Per quel che concerne la tutela del pluralismo e la verifica del rispetto della legge n. 28 del 2000 in materia di par condicio, a livello locale l'attività di vigilanza è rimessa ai competenti comitati regionali per le comunicazioni.

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