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#ilbigliettogiusto

#ilbigliettogiusto è l'hashtag con cui  l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni lancia l'omonima campagna informativa volta a contrastare i fenomeni di secondary ticketing, ovvero la vendita di biglietti per eventi di spettacoli dal vivo su canali non autorizzati e a prezzi maggiorati.
La campagna intende sensibilizzare i consumatori affinché si rivolgano esclusivamente ai canali ufficiali di vendita (fisici e online) del mercato primario e secondario, e prestino in particolar modo attenzione al prezzo richiesto per il biglietto, che deve essere sempre corrispondente a quello nominale stampato sulla matrice del titolo.
Per saperne di più guarda il video e consulta le FAQ.

#ilbigliettogiusto è l'hashtag con cui  l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni lancia l'omonima campagna informativa volta a contrastare i fenomeni di secondary ticketing, ovvero la vendita di biglietti per eventi di spettacoli dal vivo su canali non autorizzati e a prezzi maggiorati.
La campagna intende sensibilizzare i consumatori affinché si rivolgano esclusivamente ai canali ufficiali di vendita (fisici e online) del mercato primario e secondario, e prestino in particolar modo attenzione al prezzo richiesto per il biglietto, che deve essere sempre corrispondente a quello nominale stampato sulla matrice del titolo.
Per saperne di più guarda il video e consulta le FAQ.

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Cos'è il secondary ticketing?

 

È la pratica che consiste nella rivendita di un titolo di accesso ad un evento di spettacolo che è stato in precedenza acquistato tramite i canali primari autorizzati (punti vendita fisici/box offices, siti ufficiali degli organizzatori, siti internet di rivendita primari).

Quando il secondary ticketing è illecito?

Secondo la legge italiana è vietata la messa in vendita o comunque il collocamento di biglietti (titoli di accesso ad eventi di spettacolo) da parte di  soggetti non autorizzati (ovvero diversi dai siti internet ufficiali degli organizzatori, i box office autorizzati, oppure i siti internet di rivendita primari). La rivendita può essere effettuata sia da questi ultimi, sia da singoli utenti, a condizione che venga fatta in modo occasionale e senza finalità commerciali.

Tuttavia, sia nel caso di rivenditori autorizzati che di singoli utenti entrambi i casi, la rivendita deve rispettare una condizione: il prezzo deve essere uguale al valore "nominale", ovvero il prezzo riportato sul biglietto originario, che è stabilito dagli organizzatori dell'evento. I rivenditori  autorizzati possono  applicare, in aggiunta al prezzo nominale del biglietto, delle commissioni che remunerano i costi di modifica del nominativo sul biglietto, e di gestione della pratica di intermediazione; tali costi devono essere chiaramente evidenziati in modo che l'acquirente possa verificare che il prezzo del biglietto corrisponda a quello nominale.

Come posso capire se sto acquistando da un sito di secondary ticketing non autorizzato?

Quando ci si pone alla ricerca di un biglietto online, se non si conosce l'indirizzo web esatto del rivenditore ufficiale, oppure non si ricerca il biglietto a partire dalla pagina ufficiale dell'artista, può capitare di inserire nei motori di ricerca il biglietto associato al nome dell'artista, la denominazione dell'evento o la data del tour di interesse. In questi casi, spesso può accadere di trovare tra i primi risultati l'annuncio di un biglietto rivenduto su un sito di secondary ticketing non autorizzato.

Questi siti si differenziano da quelli ufficiali, generalmente, per tre caratteristiche: 

1)    assenza di trasparenza 

Nei siti di rivendita autorizzati è sempre possibile, quando si finalizza un acquisto, vedere chiaramente qual è il prezzo nominale del biglietto, separatamente dai costi pagati per il cambio nominativo e la pratica di intermediazione. Nei siti di rivendita non autorizzati invece il prezzo nominale normalmente non è riportato o non è visibile.

2)    presenza di indicazioni incentivanti all'acquisto dei biglietti

Ad esempio:

  • notifiche che sottolineano la scarsa disponibilità di biglietti;
  • messaggi che segnalano contemporaneo interesse di altri potenziali acquirenti su quello stesso biglietto – ad esempio "altre due persone stanno cercando di acquistare questo biglietto";
  • finestre di "conto alla rovescia" sul tempo necessario a completare l'acquisto;

Tutti questi messaggi, che normalmente non appaiono sui siti ufficiali o su quelli di rivendita autorizzati, spingono l'utente ad acquistare quanto prima e, purtroppo, spesso, a prezzi molto più elevati.

3) prezzo superiore al prezzo nominale

Nei siti non autorizzati si trovano spesso biglietti a prezzi superiori a quelli nominali (in molti casi anche molto elevati). Verifica sempre, prima di effettuare un acquisto, se il prezzo che stai pagando corrisponde al prezzo nominale riportato sul biglietto o, in assenza di quello, a quello pubblicato sui siti internet ufficiali, quali quelli dell'organizzatore dell'evento o dei rivenditori primari ufficiali.

Quali siti di secondary ticketing sono stati sanzionati da AGCOM?

L'Autorità ha adottato sanzioni per violazione della normativa in materia di secondary ticketing con riferimento ai seguenti siti:

1. sito www.viagogo.it

Delibera 75/23/CONS

Delibera 224/22/CONS

Delibera 212/21/CONS

Delibera 104/20/CONS

2. sito www.viagogo.com

Delibera 212/21/CONS

3. sito www.stubhub.it:

Delibera 103/20/CONS

4. sito www.mywayticket.it

Delibera 102/20/CONS

 

Quali sono gli effetti del secondary ticketing illecito sui cittadini, sugli artisti e sul settore?

Il secondary ticketing illecito produce un doppio danno sui cittadini. Da un lato, aumenta i costi di fruizione degli eventi culturali, e dall'altro favorisce pratiche di evasione fiscale che impattano negativamente sulle finanze pubbliche. Inoltre, crea un danno reputazionale agli artisti, agli organizzatori e a tutto il settore degli eventi dal vivo nel suo complesso.

Ho acquistato un biglietto per un evento ma non vi posso partecipare. Come posso cederlo a qualcun altro in tutta sicurezza?

Sia i siti internet di rivendita primari che i siti internet ufficiali sono tenuti ad assicurare i servizi di rimessa in vendita e di cambio nominativo. Inoltre, anche i punti vendita fisici (o "box office") sono tenuti per legge, al pari di quelli online, a fornire i servizi di cambio nominativo e di rimessa in vendita.

Mi sono accorto di essere stato vittima di una pratica di secondary ticketing illecita. Che cosa devo fare?

Mandaci una segnalazione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, allegando una copia leggibile del documento di identità.

Ricordati di indicare nella segnalazione le tue generalità e i tuoi recapiti o, nel caso di persona giuridica, la ragione sociale, la sede legale, l'organo rappresentante, il nominativo di un referente e l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui l'Autorità possa indirizzare eventuali comunicazioni.

Perché la segnalazione sia completa occorre:

  • indicare l'autore della presunta violazione;
  • descrivere i fatti ed indicare il periodo - anche di massima - a cui la segnalazione è riferita;
  • inviarci eventuali documenti a sostegno, come ad esempio la copia del biglietto, le fatture o le schermate di acquisto dello stesso.