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Disciplina della "par condicio"

La legge n. 249 del 1997 e il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (testo unico dei servizi di media audiovisivi) individuano nella tutela del pluralismo uno dei compiti principali dell'Autorità nel settore radiotelevisivo.
I riferimenti normativi per l'attività di vigilanza sono, oltre le norme citate, la legge 10 dicembre 1993, n. 515 e la legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, e il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che ha emanato il Codice di autoregolamentazione per l'emittenza radiotelevisiva locale.
La legge n. 28/2000 disciplina l'accesso ai programmi di informazione e di comunicazione politica, distinguendo fra due diversi periodi: quello non elettorale e quello elettorale.
Chiamate a dettare le disposizioni attuative della normativa primaria  sono, per la RAI, la Commissione parlamentare di vigilanza e, per le televisioni e le radio private, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Per il periodo non elettorale, la Commissione e l'Autorità, previa consultazione, hanno approvato due distinti regolamenti; in particolare l'Autorità ha emanato la delibera n. 200/00/CSP, integrata successivamente dalla delibera n. 22/06/CSP.
In occasione di ogni singola consultazione elettorale, i due organismi provvedono ad emanare specifici regolamenti sulla cui osservanza vigila l'Autorità. L'Autorità assolve tale compito attraverso l'attività di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva nazionale. A livello locale, l'attività di vigilanza è rimessa ai competenti comitati regionali per le comunicazioni.

Per ogni competizione elettorale (europee, politiche, regionali, provinciali, comunali e referendarie di rilevanza nazionale) l'Autorità istituisce un'apposita Unità "Par Condicio" presso la quale è attivo un call center raggiungibile tramite numero verde.

La legge n. 249 del 1997 e il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (testo unico dei servizi di media audiovisivi) individuano nella tutela del pluralismo uno dei compiti principali dell'Autorità nel settore radiotelevisivo.
I riferimenti normativi per l'attività di vigilanza sono, oltre le norme citate, la legge 10 dicembre 1993, n. 515 e la legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, e il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che ha emanato il Codice di autoregolamentazione per l'emittenza radiotelevisiva locale.
La legge n. 28/2000 disciplina l'accesso ai programmi di informazione e di comunicazione politica, distinguendo fra due diversi periodi: quello non elettorale e quello elettorale.
Chiamate a dettare le disposizioni attuative della normativa primaria  sono, per la RAI, la Commissione parlamentare di vigilanza e, per le televisioni e le radio private, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Per il periodo non elettorale, la Commissione e l'Autorità, previa consultazione, hanno approvato due distinti regolamenti; in particolare l'Autorità ha emanato la delibera n. 200/00/CSP, integrata successivamente dalla delibera n. 22/06/CSP.
In occasione di ogni singola consultazione elettorale, i due organismi provvedono ad emanare specifici regolamenti sulla cui osservanza vigila l'Autorità. L'Autorità assolve tale compito attraverso l'attività di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva nazionale. A livello locale, l'attività di vigilanza è rimessa ai competenti comitati regionali per le comunicazioni.

Per ogni competizione elettorale (europee, politiche, regionali, provinciali, comunali e referendarie di rilevanza nazionale) l'Autorità istituisce un'apposita Unità "Par Condicio" presso la quale è attivo un call center raggiungibile tramite numero verde.