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Autorizzazioni per la prestazione di servizi di media audiovisivi o radiofonici a richiesta

L'articolo 6 del Regolamento adottato con la delibera n. 295/23/CONS disciplina il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici a richiesta (c.d. servizi on demand), che, tramite la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (c.d. SCIA), possono essere richieste da società di capitali o di persone, società cooperative, fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute e imprese individuali, soggetti alla giurisdizione italiana ed in possesso dei prescritti requisiti soggettivi.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, tra i requisiti oggettivi, è stabilito che il soggetto che presenta l'istanza offra un catalogo di programmi identificato da un unico marchio, sotto la responsabilità editoriale del fornitore del servizio.

La domanda di autorizzazione è presentata dal legale rappresentante del soggetto richiedente tramite la compilazione della modulistica disponibile sul sito web dell'Autorità e prevede l'espressa accettazione delle condizioni previste dal Regolamento e dalla normativa di settore, nonché la presa visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della medesima, con l'avvertenza che in caso di accertata carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, l'Autorità, in applicazione dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, come meglio precisato al comma 5, dell'articolo 6.

L'autorizzazione è rilasciata per un periodo di dodici anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento e può essere rinnovata, mediante istanza da presentare almeno 30 giorni prima della data di scadenza, con le stesse modalità previste per il rilascio della medesima.

La fornitura di cataloghi composti solo di programmi già trasmessi in modalità lineare nell'ambito di un servizio già autorizzato e l'offerta di contenuti che, pur identificata da uno specifico marchio, non si configura come un catalogo autonomamente accessibile al pubblico non sono assoggettate al regime giuridico dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 6.

Ai fini del rilascio e/o rinnovo dell'autorizzazione, l'articolo 8 Regolamento prevede il versamento di un contributo economico a titolo di rimborso delle spese della relativa istruttoria. Tale contributo, ad oggi fissato in € 500,00, dovrà essere versato, fino a diversa comunicazione, sul conto corrente intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, acceso presso la Banca Popolare di Milano e avente IBAN: IT10 M 05034 11701 000000003291 e SWIFT: BAPPIT22C34  (per maggiori dettagli, si rinvia alla pagina Contributi per autorizzazioni.

Ai fornitori di servizi di media autorizzati a norma dell'articolo 6, è fatto obbligo di comunicare all'Autorità ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate in occasione dell'invio della domanda di autorizzazione e  di informare il Ministero delle imprese e del made in Italy e l'Autorità di qualsiasi modifica che possa influire sulla determinazione della giurisdizione applicabile, indicando, eventualmente, la nuova Autorità competente (Rif. Art. 9 del Regolamento).

Le istanze, e ogni altra comunicazione attinente, dovranno essere inoltrate tramite posta elettronica certificata, o raccomandata A/R, all' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione servizi media - Ufficio pluralismo e concorrenza nei servizi media - Via Isonzo 21/B - 00198 Roma - Indirizzo PEC: agcom@cert.agcom.it  

UFFICIO COMPETENTE: Direzione servizi media - Ufficio pluralismo e concorrenza nei servizi media (segreteria.dsm@agcom).

 

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