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Verifica del pagamento del canone di concessione radiofonico

Attenzione:
con delibera n. 235/16/CONS sono state definite nuove modalità per l'invio all'Autorità della comunicazione relativa al pagamento del canone di concessione da parte delle emittenti radiofoniche. Ai sensi dell'art. 4 della predetta delibera, i soggetti titolari di concessioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica analogica dovranno trasmettere la copia della attestazione di versamento, unitamente ad un'apposita nota (sottoscritta dal titolare dell'impresa e controfirmata dal presidente del collegio sindacale ove esistente) contenente i dati relativi al fatturato per attività radiofonica cui il canone si riferisce, nonché la copia del bilancio di esercizio, avvalendosi esclusivamente dei servizi telematici del ROC esposti nel portale www.impresainungiorno.gov.it.

 

Il Servizio Ispettivo, Registro e Corecom svolge, tra l'altro, l'attività di accertamento del regolare pagamento del canone annuale previsto per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora, proponendo gli eventuali adeguamenti della disciplina per rendere più efficace l'esercizio dell'attività di verifica svolta in collaborazione con il Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria della Guardia di Finanza.

In merito al pagamento dei canoni, l'art. 1 del D.M. 23 ottobre 2000 stabilisce che i soggetti titolari di concessioni radiotelevisive, e comunque i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti ogni anno al pagamento del canone annuo nella misura e nei limiti previsti dal comma 9, dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Quest'ultimo dispone che venga corrisposto un importo pari all'1% del fatturato riconducibile all'attività di radiodiffusione sonora o televisiva conseguito in tutto l'anno precedente a quello di riferimento del canone, con un tetto massimo stabilito, in ultimo, dalla delibera n. 613/06/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (82.952,00 Euro per le emittenti radiofoniche nazionali e 11.850,00 Euro per le locali).

A dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone di concessione, l'art. 4 del decreto prevede l'obbligo di produrre all'Autorità la copia dell'attestazione del versamento e di inviare, con nota sottoscritta dal titolare dell'impresa e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, il dato relativo al fatturato riguardante l'attività radiofonica o televisiva, conseguito nell'anno precedente, nonché la copia del bilancio di esercizio approvato, anch'esso dell'anno precedente a quello cui il canone si riferisce.

In caso di ritardo nei pagamenti, per i quali la scadenza è fissata al 31 ottobre di ciascun anno, vanno versati gli interessi legali conteggiati a partire dal predetto termine, calcolati tenendo conto delle aliquote fissate dai relativi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze. In mancanza di adempimento nel periodo fino alla scadenza, l'obbligo del pagamento del canone incombe sul soggetto titolare dell'emittente alla scadenza del termine. Il versamento e l'eventuale limitazione debbono riferirsi a ciascuna singola concessione, ovvero a ciascuna delle emittenti esercite dalla società, avuto riguardo all'oggettiva imputazione dei fatturati.

Con delibera n. 235/16/CONS sono state definite nuove modalità per l'invio all'Autorità della comunicazione relativa al pagamento del canone di concessione da parte delle emittenti radiofoniche. Ai sensi dell'art. 4 della predetta delibera, i soggetti titolari di concessioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica analogica dovranno trasmettere la copia della attestazione di versamento, unitamente ad un'apposita nota (sottoscritta dal titolare dell'impresa e controfirmata dal presidente del collegio sindacale ove esistente) contenente i dati relativi al fatturato per attività radiofonica cui il canone si riferisce, nonché la copia del bilancio di esercizio, avvalendosi esclusivamente dei servizi telematici del ROC esposti nel portale www.impresainungiorno.gov.it.

 

 

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con delibera n. 235/16/CONS sono state definite nuove modalità per l'invio all'Autorità della comunicazione relativa al pagamento del canone di concessione da parte delle emittenti radiofoniche. Ai sensi dell'art. 4 della predetta delibera, i soggetti titolari di concessioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica analogica dovranno trasmettere la copia della attestazione di versamento, unitamente ad un'apposita nota (sottoscritta dal titolare dell'impresa e controfirmata dal presidente del collegio sindacale ove esistente) contenente i dati relativi al fatturato per attività radiofonica cui il canone si riferisce, nonché la copia del bilancio di esercizio, avvalendosi esclusivamente dei servizi telematici del ROC esposti nel portale www.impresainungiorno.gov.it.

 

Il Servizio Ispettivo, Registro e Corecom svolge, tra l'altro, l'attività di accertamento del regolare pagamento del canone annuale previsto per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora, proponendo gli eventuali adeguamenti della disciplina per rendere più efficace l'esercizio dell'attività di verifica svolta in collaborazione con il Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria della Guardia di Finanza.

In merito al pagamento dei canoni, l'art. 1 del D.M. 23 ottobre 2000 stabilisce che i soggetti titolari di concessioni radiotelevisive, e comunque i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti ogni anno al pagamento del canone annuo nella misura e nei limiti previsti dal comma 9, dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Quest'ultimo dispone che venga corrisposto un importo pari all'1% del fatturato riconducibile all'attività di radiodiffusione sonora o televisiva conseguito in tutto l'anno precedente a quello di riferimento del canone, con un tetto massimo stabilito, in ultimo, dalla delibera n. 613/06/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (82.952,00 Euro per le emittenti radiofoniche nazionali e 11.850,00 Euro per le locali).

A dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone di concessione, l'art. 4 del decreto prevede l'obbligo di produrre all'Autorità la copia dell'attestazione del versamento e di inviare, con nota sottoscritta dal titolare dell'impresa e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, il dato relativo al fatturato riguardante l'attività radiofonica o televisiva, conseguito nell'anno precedente, nonché la copia del bilancio di esercizio approvato, anch'esso dell'anno precedente a quello cui il canone si riferisce.

In caso di ritardo nei pagamenti, per i quali la scadenza è fissata al 31 ottobre di ciascun anno, vanno versati gli interessi legali conteggiati a partire dal predetto termine, calcolati tenendo conto delle aliquote fissate dai relativi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze. In mancanza di adempimento nel periodo fino alla scadenza, l'obbligo del pagamento del canone incombe sul soggetto titolare dell'emittente alla scadenza del termine. Il versamento e l'eventuale limitazione debbono riferirsi a ciascuna singola concessione, ovvero a ciascuna delle emittenti esercite dalla società, avuto riguardo all'oggettiva imputazione dei fatturati.

Con delibera n. 235/16/CONS sono state definite nuove modalità per l'invio all'Autorità della comunicazione relativa al pagamento del canone di concessione da parte delle emittenti radiofoniche. Ai sensi dell'art. 4 della predetta delibera, i soggetti titolari di concessioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica analogica dovranno trasmettere la copia della attestazione di versamento, unitamente ad un'apposita nota (sottoscritta dal titolare dell'impresa e controfirmata dal presidente del collegio sindacale ove esistente) contenente i dati relativi al fatturato per attività radiofonica cui il canone si riferisce, nonché la copia del bilancio di esercizio, avvalendosi esclusivamente dei servizi telematici del ROC esposti nel portale www.impresainungiorno.gov.it.