Chiunque ha il diritto di accedere ai documenti, alle informazioni e ai dati detenuti dall'Autorità, ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente.
L'oggetto dell'accesso generalizzato
L'oggetto di accesso civico generalizzato è costituito dai documenti, dalle informazioni e dai dati detenuti dall'Autorità, ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del "Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.", allegato alla delibera n. 148/17/CONS, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del decreto legislativo n. 33/2013.
Limiti al diritto di accesso civico generalizzato
Non sono ammesse istanze:
- generiche, ossia che non consentano l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto;
- meramente esplorative, ossia finalizzate a verificare esclusivamente di quali informazioni l'Autorità dispone;
- aventi ad oggetto intere categorie di documenti ovvero un numero manifestamente irragionevole di dati o documenti, idonei a ledere il principio di buon andamento dell'amministrazione.
Le istanze di accesso devono indicare gli estremi dei documenti, delle informazioni e dei dati a cui si richiede di accedere, ovvero fornire elementi idonei a consentirne l'identificazione.
Come esercitare il diritto civico generalizzato
Le modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato sono contenute nel "Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33", allegato alla delibera n. 383/17/CONS. Il richiedente è tenuto ad indicare le modalità con cui intende esercitare il diritto di accesso.
L'istanza è gratuita, non deve essere motivata ed è trasmessa dal soggetto interessato per via telematica all' Ufficio relazioni con il pubblico, alla mail info@agcom.it, ovvero alla pec agcom@cert.agcom.it. L'istanza indica il nome dell'unità organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente nonché, se noto, del Responsabile del procedimento.
Le istanze presentate in via telematica, ai sensi dell'articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale, sono valide:
- se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
- quando l'istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies del medesimo Codice;
- se sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
- se trasmesse dall' istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del medesimo Codice e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
Le istanze possono altresì, essere validamente presentata a mezzo posta, ovvero consegnate a mano presso gli uffici dell'Autorità, purché sottoscritte e accompagnate dalla copia di un documento di identità in corso di validità.
Esito dell'istanza di accesso civico generalizzato
Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il Responsabile del procedimento decide sull'istanza di accesso civico generalizzato con provvedimento espresso e motivato, dandone immediata comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati.
In caso di accoglimento, il Responsabile del procedimento provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i documenti, le informazioni ed i dati richiesti.
Il Responsabile del procedimento, qualora individui dei controinteressati, è tenuto a dar loro comunicazione dell'istanza e deve attendere eventuali loro opposizioni.
La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale (articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104).
L'Ufficio competente cui presentare la richiesta di accesso civico generalizzato è:
Ufficio gestione Contact Center e relazioni con il pubblico.
Dirigente: Ing, Federico Flaviano
E-mail: info@agcom.it; pec: agcom@cert.agcom.it
Modulo C – Modello di istanza di accesso civico generalizzato
Data di aggiornamento 16/05/2024
Chiunque ha il diritto di accedere ai documenti, alle informazioni e ai dati detenuti dall'Autorità, ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente.
L'oggetto dell'accesso generalizzato
L'oggetto di accesso civico generalizzato è costituito dai documenti, dalle informazioni e dai dati detenuti dall'Autorità, ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del "Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.", allegato alla delibera n. 148/17/CONS, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del decreto legislativo n. 33/2013.
Limiti al diritto di accesso civico generalizzato
Non sono ammesse istanze:
- generiche, ossia che non consentano l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto;
- meramente esplorative, ossia finalizzate a verificare esclusivamente di quali informazioni l'Autorità dispone;
- aventi ad oggetto intere categorie di documenti ovvero un numero manifestamente irragionevole di dati o documenti, idonei a ledere il principio di buon andamento dell'amministrazione.
Le istanze di accesso devono indicare gli estremi dei documenti, delle informazioni e dei dati a cui si richiede di accedere, ovvero fornire elementi idonei a consentirne l'identificazione.
Come esercitare il diritto civico generalizzato
Le modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato sono contenute nel "Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33", allegato alla delibera n. 383/17/CONS. Il richiedente è tenuto ad indicare le modalità con cui intende esercitare il diritto di accesso.
L'istanza è gratuita, non deve essere motivata ed è trasmessa dal soggetto interessato per via telematica all' Ufficio relazioni con il pubblico, alla mail info@agcom.it, ovvero alla pec agcom@cert.agcom.it. L'istanza indica il nome dell'unità organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente nonché, se noto, del Responsabile del procedimento.
Le istanze presentate in via telematica, ai sensi dell'articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale, sono valide:
- se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
- quando l'istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies del medesimo Codice;
- se sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
- se trasmesse dall' istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del medesimo Codice e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
Le istanze possono altresì, essere validamente presentata a mezzo posta, ovvero consegnate a mano presso gli uffici dell'Autorità, purché sottoscritte e accompagnate dalla copia di un documento di identità in corso di validità.
Esito dell'istanza di accesso civico generalizzato
Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il Responsabile del procedimento decide sull'istanza di accesso civico generalizzato con provvedimento espresso e motivato, dandone immediata comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati.
In caso di accoglimento, il Responsabile del procedimento provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i documenti, le informazioni ed i dati richiesti.
Il Responsabile del procedimento, qualora individui dei controinteressati, è tenuto a dar loro comunicazione dell'istanza e deve attendere eventuali loro opposizioni.
La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale (articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104).
L'Ufficio competente cui presentare la richiesta di accesso civico generalizzato è:
Ufficio gestione Contact Center e relazioni con il pubblico.
Dirigente: Ing, Federico Flaviano
E-mail: info@agcom.it; pec: agcom@cert.agcom.it
Modulo C – Modello di istanza di accesso civico generalizzato
Data di aggiornamento 16/05/2024