Chiunque ha il diritto di accedere ai documenti, alle informazioni ed ai dati oggetto degli obblighi di pubblicazione, nei casi in cui tali documenti, informazioni e dati non siano stati pubblicati.
L'oggetto dell'accesso civico
Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni e i dati, la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi del "Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.", allegato alla delibera n. 148/17/CONS, per i quali sia stata omessa la pubblicazione o nel caso in cui siano stati pubblicati in maniera parziale.
Limiti al diritto di accesso civico
Non sono ammesse istanze:
- generiche, ossia che non consentano l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto;
- meramente esplorative, ossia finalizzate a verificare esclusivamente di quali informazioni l'Autorità dispone;
- aventi ad oggetto intere categorie di documenti ovvero un numero manifestamente irragionevole di dati o documenti, idonei a ledere il principio di buon andamento dell'amministrazione.
Le istanze di accesso devono indicare gli estremi dei documenti, delle informazioni e dei dati a cui si richiede di accedere, ovvero fornire elementi idonei a consentirne l'identificazione.
Come esercitare il diritto di accesso civico
Le modalità di esercizio del diritto di accesso civico sono contenute nel "Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33", allegato alla delibera n. 383/17/CONS.
L'istanza di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ed è presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) alla mail dedicata accesso.civico@agcom.it ovvero alla pec dell'Autorità agcom@cert.agcom.it.
Le istanze presentate in via telematica, ai sensi dell'articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale, sono valide:
- se sono sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
- quando l'istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, del medesimo Codice;
- se sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
- se sono trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica, secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del medesimo Codice e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
Le istanze possono, altresì, essere validamente presentate a mezzo posta, ovvero consegnate a mano presso gli uffici dell'Autorità, purché sottoscritte e accompagnate dalla copia di un documento di identità in corso di validità.
Esito dell'istanza di accesso civico
Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza conclude il procedimento di accesso civico con un provvedimento espresso e motivato.
In caso di accoglimento, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede alla pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto dell'istanza. Al richiedente deve essere fornita comunicazione circa l'avvenuta pubblicazione nella sezione "Autorità Trasparente" dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti, con l'indicazione del relativo collegamento ipertestuale.
A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al TAR (articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104).
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:
Dott.ssa Maria Pia Caruso
E-mail: segreteria.rpct@agcom.it; accesso.civico@agcom.it
pec: agcom@cert.agcom.it
Tel: 06.69644 244/369
Responsabile del potere sostitutivo:
Segretario Generale pro tempore
E-mail: segreteria.rpct@agcom.it
Tel: 06.69644 308/309/310
Modulo B – Modello di istanza di accesso civico
Data di aggiornamento 16/05/2024
Chiunque ha il diritto di accedere ai documenti, alle informazioni ed ai dati oggetto degli obblighi di pubblicazione, nei casi in cui tali documenti, informazioni e dati non siano stati pubblicati.
L'oggetto dell'accesso civico
Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni e i dati, la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi del "Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.", allegato alla delibera n. 148/17/CONS, per i quali sia stata omessa la pubblicazione o nel caso in cui siano stati pubblicati in maniera parziale.
Limiti al diritto di accesso civico
Non sono ammesse istanze:
- generiche, ossia che non consentano l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto;
- meramente esplorative, ossia finalizzate a verificare esclusivamente di quali informazioni l'Autorità dispone;
- aventi ad oggetto intere categorie di documenti ovvero un numero manifestamente irragionevole di dati o documenti, idonei a ledere il principio di buon andamento dell'amministrazione.
Le istanze di accesso devono indicare gli estremi dei documenti, delle informazioni e dei dati a cui si richiede di accedere, ovvero fornire elementi idonei a consentirne l'identificazione.
Come esercitare il diritto di accesso civico
Le modalità di esercizio del diritto di accesso civico sono contenute nel "Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33", allegato alla delibera n. 383/17/CONS.
L'istanza di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ed è presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) alla mail dedicata accesso.civico@agcom.it ovvero alla pec dell'Autorità agcom@cert.agcom.it.
Le istanze presentate in via telematica, ai sensi dell'articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale, sono valide:
- se sono sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
- quando l'istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, del medesimo Codice;
- se sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
- se sono trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica, secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del medesimo Codice e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
Le istanze possono, altresì, essere validamente presentate a mezzo posta, ovvero consegnate a mano presso gli uffici dell'Autorità, purché sottoscritte e accompagnate dalla copia di un documento di identità in corso di validità.
Esito dell'istanza di accesso civico
Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza conclude il procedimento di accesso civico con un provvedimento espresso e motivato.
In caso di accoglimento, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede alla pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto dell'istanza. Al richiedente deve essere fornita comunicazione circa l'avvenuta pubblicazione nella sezione "Autorità Trasparente" dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti, con l'indicazione del relativo collegamento ipertestuale.
A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al TAR (articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104).
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:
Dott.ssa Maria Pia Caruso
E-mail: segreteria.rpct@agcom.it; accesso.civico@agcom.it
pec: agcom@cert.agcom.it
Tel: 06.69644 244/369
Responsabile del potere sostitutivo:
Segretario Generale pro tempore
E-mail: segreteria.rpct@agcom.it
Tel: 06.69644 308/309/310
Modulo B – Modello di istanza di accesso civico
Data di aggiornamento 16/05/2024