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L’accesso agli atti

Chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può esercitare il diritto di accesso ai documenti detenuti dall'Autorità inviando una richiesta scritta e motivata. 

Con la delibera n.383/17/CONS del 24 ottobre 2017, l'Autorità ha sostituito la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, che aveva adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità.

Il regolamento era stato modificato con la delibera n. 335/03/CONS, del 24 settembre 2003, e con la delibera n. 422/06/CONS, del 28 giugno 2006. Con delibera n. 585/15/CONS sono stati determinati i costi di riproduzione e trasmissione dei documenti amministrativi.

Il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni e ne informa il Consiglio. Nella richiesta devono essere indicati specificamente i documenti per i quali è richiesto l'accesso.

Chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può esercitare il diritto di accesso ai documenti detenuti dall'Autorità inviando una richiesta scritta e motivata. 

Con la delibera n.383/17/CONS del 24 ottobre 2017, l'Autorità ha sostituito la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, che aveva adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità.

Il regolamento era stato modificato con la delibera n. 335/03/CONS, del 24 settembre 2003, e con la delibera n. 422/06/CONS, del 28 giugno 2006. Con delibera n. 585/15/CONS sono stati determinati i costi di riproduzione e trasmissione dei documenti amministrativi.

Il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni e ne informa il Consiglio. Nella richiesta devono essere indicati specificamente i documenti per i quali è richiesto l'accesso.