Il Regolamento in materia di impegni, adottato con la delibera n. 645/06/CONS, coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 131/08/CONS, si applica ai procedimenti di competenza dell'Autorità indirizzati al perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 4 e 13 del d.lgs. n. 259 del 1° agosto 2003.
Il Regolamento attua l'art. 14 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Nei procedimenti di cui al Regolamento, l'operatore interessato può formulare, secondo le modalità e nei limiti indicati nel Regolamento stesso, proposte di impegni finalizzate a migliorare le condizioni procompetitive di settore in coerenza con gli obiettivi sopraindicati.
Tale proposta, pubblicata sul sito internet dell'Autorità ed assoggettata ad una consultazione pubblica con diritto di replica della società proponente, è approvata dall'Autorità qualora sia idonea a migliorare le condizioni della concorrenza nello stesso settore, attraverso misure adatte e stabili.
L'Autorità revoca il provvedimento di approvazione degli impegni quando la decisione si basa su informazioni trasmesse dalle parti rivelatesi incomplete, inesatte o fuorvianti, se si sia modificata in modo considerevole la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero nel caso di mancata attuazione degli impegni medesimi.
Una stessa proposta di impegni può essere presentata nell'ambito di più procedimenti anche di natura diversa.
Nel caso in cui la proposta è presentata nell'ambito di più procedimenti aventi alcuni natura regolatoria e altri natura sanzionatoria, l'istruttoria sugli impegni si concentra integralmente nell'ambito del solo procedimento che, tra quelli interessati, ha natura regolatoria, o, nell'ipotesi di più procedimenti aventi tale natura, nell'ambito del procedimento avente l'oggetto più ampio, mentre con delibera dell'organo collegiale è disposta la sospensione degli altri procedimenti.
Trova, invece, applicazione la delibera n. 136/06/CONS nel testo coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n. 130/08/CONS qualora la proposta di impegni è presentata, previo cessazione della condotta contestata, dall'operatore al quale sia stata contestata una violazione in materia di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica.
Anche in tal caso, la proposta di impegni è pubblicata sul sito internet dell'Autorità ed assoggettata ad una consultazione pubblica con diritto di replica della società proponente.
Tale proposta è, quindi, approvata dall'Autorità qualora sia idonea a migliorare le condizioni della concorrenza nello stesso settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell'illecito attraverso idonee e stabili misure.
In tale contesto, l'Autorità ordina l'esecuzione degli impegni e delibera la sospensione del procedimento sanzionatorio fino alla verifica del loro effettivo adempimento. Verificata la corretta ed effettiva attuazione degli impegni, l'organo collegiale delibera l'archiviazione del procedimento sanzionatorio.
L'accertamento della mancata attuazione degli impegni comporta, previa diffida, la revoca del provvedimento di approvazione degli impegni stessi, la sanzione ai sensi dell'art. 98 del Codice per l'inottemperanza all'ordine di esecuzione, e la ripresa del procedimento sanzionatorio per la violazione precedentemente contestata.
Tali conseguenze si producono anche quando l'approvazione degli impegni sia stata determinata da informazioni fornite dall'operatore e successivamente rivelatesi gravemente incomplete, oppure colpevolmente inesatte o fuorvianti.
Il Regolamento in materia di impegni, adottato con la delibera n. 645/06/CONS, coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 131/08/CONS, si applica ai procedimenti di competenza dell'Autorità indirizzati al perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 4 e 13 del d.lgs. n. 259 del 1° agosto 2003.
Il Regolamento attua l'art. 14 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Nei procedimenti di cui al Regolamento, l'operatore interessato può formulare, secondo le modalità e nei limiti indicati nel Regolamento stesso, proposte di impegni finalizzate a migliorare le condizioni procompetitive di settore in coerenza con gli obiettivi sopraindicati.
Tale proposta, pubblicata sul sito internet dell'Autorità ed assoggettata ad una consultazione pubblica con diritto di replica della società proponente, è approvata dall'Autorità qualora sia idonea a migliorare le condizioni della concorrenza nello stesso settore, attraverso misure adatte e stabili.
L'Autorità revoca il provvedimento di approvazione degli impegni quando la decisione si basa su informazioni trasmesse dalle parti rivelatesi incomplete, inesatte o fuorvianti, se si sia modificata in modo considerevole la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero nel caso di mancata attuazione degli impegni medesimi.
Una stessa proposta di impegni può essere presentata nell'ambito di più procedimenti anche di natura diversa.
Nel caso in cui la proposta è presentata nell'ambito di più procedimenti aventi alcuni natura regolatoria e altri natura sanzionatoria, l'istruttoria sugli impegni si concentra integralmente nell'ambito del solo procedimento che, tra quelli interessati, ha natura regolatoria, o, nell'ipotesi di più procedimenti aventi tale natura, nell'ambito del procedimento avente l'oggetto più ampio, mentre con delibera dell'organo collegiale è disposta la sospensione degli altri procedimenti.
Trova, invece, applicazione la delibera n. 136/06/CONS nel testo coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n. 130/08/CONS qualora la proposta di impegni è presentata, previo cessazione della condotta contestata, dall'operatore al quale sia stata contestata una violazione in materia di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica.
Anche in tal caso, la proposta di impegni è pubblicata sul sito internet dell'Autorità ed assoggettata ad una consultazione pubblica con diritto di replica della società proponente.
Tale proposta è, quindi, approvata dall'Autorità qualora sia idonea a migliorare le condizioni della concorrenza nello stesso settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell'illecito attraverso idonee e stabili misure.
In tale contesto, l'Autorità ordina l'esecuzione degli impegni e delibera la sospensione del procedimento sanzionatorio fino alla verifica del loro effettivo adempimento. Verificata la corretta ed effettiva attuazione degli impegni, l'organo collegiale delibera l'archiviazione del procedimento sanzionatorio.
L'accertamento della mancata attuazione degli impegni comporta, previa diffida, la revoca del provvedimento di approvazione degli impegni stessi, la sanzione ai sensi dell'art. 98 del Codice per l'inottemperanza all'ordine di esecuzione, e la ripresa del procedimento sanzionatorio per la violazione precedentemente contestata.
Tali conseguenze si producono anche quando l'approvazione degli impegni sia stata determinata da informazioni fornite dall'operatore e successivamente rivelatesi gravemente incomplete, oppure colpevolmente inesatte o fuorvianti.
- Determina n. 1/18/DRS Pubblicazione della proposta definitiva di impegni relativa al procedimento sanzionatorio n. 6/17/DRS presentata dalla società Teslatel S.r.l., ai sensi della legge 4 agosto 2006, n. 248
- Delibera n. 46/23/CIR Approvazione della proposta di impegni presentata dalla società Intermatica S.p.A., ai sensi dell’art. 14-bis della legge 4 agosto 2006, n. 248, in relazione al procedimento sanzionatorio avviato con atto di Contestazione n. 5/23/DRS