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Recesso

Ultimo aggiornamento 15 dicembre 2022

 

Si può cambiare operatore? 

Certo. In un mercato liberalizzato come quello delle comunicazioni elettroniche, è sempre consentito scegliere tra una pluralità di offerte e cambiare operatore, sia di rete fissa, sia di rete mobile, a seconda delle proprie esigenze.

 

Come si fa a cambiare operatore di rete fissa?

Per passare ad un nuovo operatore, l'utente può recedere dal rapporto contrattuale con il proprio operatore in qualunque momento, anche prima della scadenza. In quest'ultima evenienza, però, potrà dover sostenere i costi del passaggio al nuovo operatore.

L'utente che intende trasferire la propria utenza ad altro operatore deve comunicare tale volontà a quest'ultimo, comunicandogli il codice di trasferimento, reperibile sulla fattura telefonica, nell'area web del sito dell'operatore di provenienza, o tramite il servizio clienti.

Per maggiori informazioni vai alla pagina https://www.agcom.it/numerazioni-geografiche-portabilita-e-migrazioni.

 

Quali spese vengono addebitate agli utenti che recedono dal contratto?

L'Autorità ha adottato apposite Linee guida (delibera n. 487/18/CONS ) e svolge un'attenta azione di vigilanza sulle spese di dismissione e di trasferimento dell'utenza applicate dagli operatori in caso di recesso anticipato.

 

  • I costi di dismissione e migrazione della linea non possono eccedere il canone mensile mediamente pagato dall'utente o, se  inferiori, i costi effettivamente sostenuti dagli operatori per dismettere o trasferire la linea;
  • la restituzione degli sconti dovrà essere equa e proporzionata al valore del contratto ed alla durata residua della promozione. Questo significa che agli utenti non potrà essere richiesta la restituzione integrale degli sconti goduti;
  • gli utenti potranno continuare a pagare le rate residue dei beni e dei servizi anche se recedono dal contratto prima della scadenza del piano di rateizzazione, che non potrà comunque superare i 24 mesi. Se il contratto prevede la proroga automatica, dopo tale proroga l'utente finale ha il diritto di recedere in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni e senza dover pagare alcuna penale né costi di disattivazione, eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso (art 98 septiesdecies, comma 4 del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche).

 

L'operatore può modificare le condizioni contrattuali?

Sì, in base all'art. 98 septiesdecies, comma 5, del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, gli operatori possono  modificare unilateralmente le condizioni contrattuali durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, sotto il profilo tecnico, giuridico o economico. In tal caso,  l'utente ha diritto ad essere informato della modifica con preavviso di almeno  30 giorni e può esercitare il diritto di recesso, senza penali né costi di disattivazione, o passare ad altro operatore, entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali. Queste regole non si applicano se le modifiche proposte sono esclusivamente a vantaggio dell'utente finale, di carattere puramente amministrativo e non abbiano alcun effetto negativo sull'utente finale o siano imposte direttamente dal diritto dell'Unione o nazionale.

 

Esiste un sito web ufficiale in cui i cittadini possano confrontare i prezzi offerti dai vari operatori?

No, al momento non esiste alcun sito ufficialmente accreditato dall'Autorità per confrontare le offerte dei vari operatori. Tuttavia, l'Autorità ha previsto l'obbligo per tutti gli operatori di pubblicare sul proprio sito web, in una pagina denominata "trasparenza tariffaria", all'interno di una tabella, l'elenco delle offerte in vigore, con i costi di attivazione o disattivazione (delibera n. 252/16/CONS).

 

Normativa di riferimento

Codice  delle comunicazioni elettroniche; D.lgs. n. 259/2003 come da ultimo modificato dal D. lgs. n. 207/20021

Delibera n. 487/18/CONS, Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell'utenza nei contratti per adesione;

Delibera n. 252/16/CONS, Misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell'offerta dei servizi di comunicazione elettronica;

Legge 2 aprile 2007, n. 40 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese, e s.m.i.

English version

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

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Ultimo aggiornamento 15 dicembre 2022

 

Si può cambiare operatore? 

Certo. In un mercato liberalizzato come quello delle comunicazioni elettroniche, è sempre consentito scegliere tra una pluralità di offerte e cambiare operatore, sia di rete fissa, sia di rete mobile, a seconda delle proprie esigenze.

 

Come si fa a cambiare operatore di rete fissa?

Per passare ad un nuovo operatore, l'utente può recedere dal rapporto contrattuale con il proprio operatore in qualunque momento, anche prima della scadenza. In quest'ultima evenienza, però, potrà dover sostenere i costi del passaggio al nuovo operatore.

L'utente che intende trasferire la propria utenza ad altro operatore deve comunicare tale volontà a quest'ultimo, comunicandogli il codice di trasferimento, reperibile sulla fattura telefonica, nell'area web del sito dell'operatore di provenienza, o tramite il servizio clienti.

Per maggiori informazioni vai alla pagina https://www.agcom.it/numerazioni-geografiche-portabilita-e-migrazioni.

 

Quali spese vengono addebitate agli utenti che recedono dal contratto?

L'Autorità ha adottato apposite Linee guida (delibera n. 487/18/CONS ) e svolge un'attenta azione di vigilanza sulle spese di dismissione e di trasferimento dell'utenza applicate dagli operatori in caso di recesso anticipato.

 

  • I costi di dismissione e migrazione della linea non possono eccedere il canone mensile mediamente pagato dall'utente o, se  inferiori, i costi effettivamente sostenuti dagli operatori per dismettere o trasferire la linea;
  • la restituzione degli sconti dovrà essere equa e proporzionata al valore del contratto ed alla durata residua della promozione. Questo significa che agli utenti non potrà essere richiesta la restituzione integrale degli sconti goduti;
  • gli utenti potranno continuare a pagare le rate residue dei beni e dei servizi anche se recedono dal contratto prima della scadenza del piano di rateizzazione, che non potrà comunque superare i 24 mesi. Se il contratto prevede la proroga automatica, dopo tale proroga l'utente finale ha il diritto di recedere in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni e senza dover pagare alcuna penale né costi di disattivazione, eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso (art 98 septiesdecies, comma 4 del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche).

 

L'operatore può modificare le condizioni contrattuali?

Sì, in base all'art. 98 septiesdecies, comma 5, del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, gli operatori possono  modificare unilateralmente le condizioni contrattuali durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, sotto il profilo tecnico, giuridico o economico. In tal caso,  l'utente ha diritto ad essere informato della modifica con preavviso di almeno  30 giorni e può esercitare il diritto di recesso, senza penali né costi di disattivazione, o passare ad altro operatore, entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali. Queste regole non si applicano se le modifiche proposte sono esclusivamente a vantaggio dell'utente finale, di carattere puramente amministrativo e non abbiano alcun effetto negativo sull'utente finale o siano imposte direttamente dal diritto dell'Unione o nazionale.

 

Esiste un sito web ufficiale in cui i cittadini possano confrontare i prezzi offerti dai vari operatori?

No, al momento non esiste alcun sito ufficialmente accreditato dall'Autorità per confrontare le offerte dei vari operatori. Tuttavia, l'Autorità ha previsto l'obbligo per tutti gli operatori di pubblicare sul proprio sito web, in una pagina denominata "trasparenza tariffaria", all'interno di una tabella, l'elenco delle offerte in vigore, con i costi di attivazione o disattivazione (delibera n. 252/16/CONS).

 

Normativa di riferimento

Codice  delle comunicazioni elettroniche; D.lgs. n. 259/2003 come da ultimo modificato dal D. lgs. n. 207/20021

Delibera n. 487/18/CONS, Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell'utenza nei contratti per adesione;

Delibera n. 252/16/CONS, Misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell'offerta dei servizi di comunicazione elettronica;

Legge 2 aprile 2007, n. 40 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese, e s.m.i.

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